Sanità pubblica - Disciplina statale sull'attività libero-professionale intramuraria - Prevista decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali a titolo di sanzione per inadempienze non gravi, in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, secondo le modalità previste dalla legge - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita lesione della competenza legislativa delle Province in materia sanitaria - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 9, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. h), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, che introduce, accanto ad altri strumenti già messi a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per contrastare eventuali inadempienze, l'ulteriore sanzione della decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali a titolo di sanzione per inadempienze non gravi, in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, secondo le modalità previste dalla legge. L'introduzione della menzionata sanzione non eccede dai limiti delle competenze statali e, oltretutto, non comprime in alcun modo la discrezionalità provinciale rispetto a quanto stabilito dalla previgente disciplina legislativa.
- Sulla legge n. 120 del 2007, v. la citata sentenza n. 371/2008.