Sanità pubblica - Prevista costituzione, da parte di ciascuna Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di un comitato etico per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti - Violazione del principio di ragionevolezza, perché la norma statale non tiene conto della dimensione demografica della Provincia autonoma di Trento, che ammonta a soli cinquecentotrentunomila abitanti - Necessità di introdurre la disposizione secondo cui «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico» - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 12, comma 10, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, nella parte in cui non prevede che «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico». La disposizione impugnata, nel prevedere la riorganizzazione dei comitati etici per la sperimentazione clinica da parte di ciascuna delle Regioni e delle Province autonome, da un lato non distingue in alcun modo le diverse Regioni in base all'entità della loro popolazione, dall'altro specifica i criteri a cui attenersi nel rideterminare la distribuzione territoriale di dette strutture, stabilendo che a ciascun comitato etico sia attribuita una competenza territoriale provinciale o interprovinciale, in modo che sia rispettato il parametro minimo di un milione di abitanti. Tali previsioni, risultano, pertanto, irrealizzabili nelle realtà territoriali di contenute dimensioni demografiche, tra cui rientra la Provincia autonoma di Trento. Infatti, da un lato si esige che ogni Regione e Provincia autonoma istituisca almeno un comitato etico e, dall'altro lato, si richiede che la competenza di tale comitato si esplichi su un territorio che comprenda almeno un milione di abitanti. Ciò determina l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, derivante dalla contraddittorietà intrinseca dei precetti in essa contenuti, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza. Non può, inoltre, considerarsi risolutivo il sopravvenuto decreto del Ministro per la salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici), che, allo scopo di ovviare all'incongruenza della legislazione sul punto, ha inteso chiarire espressamente che, nelle Regioni e nelle Province autonome con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico. Infatti, il tenore testuale della disposizione di legge impugnata non concede margini per sciogliere in via interpretativa l'intrinseca contraddizione né la sopravvenuta precisazione contenuta nel ricordato atto ministeriale è idonea ad emendare la fonte primaria.
- Sulla contraddittorietà dei precetti, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza, v. le citate sentenze nn. 234/2006, 320/2005 e 416/2000.