Università - Accesso ai corsi universitari - Ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uguale per tutte le università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia - Mancata previsione della formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei - Omesso tentativo da parte del giudice rimettente di dare una lettura costituzionalmente conforme della disposizione censurata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 4, comma 1, della legge e agosto 1999, n. 264 che detta disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea, distinguendo tra corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) e corsi i cui accessi sono programmati dalle università (art. 2). Con specifico riferimento all'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, l'articolo impugnato prevede una prima fase nella quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ed una seconda fase nella quale l'ammissione degli studenti è disposta dagli atenei (come stabilito per tutti i corsi di laurea, siano essi a programmazione nazionale o locale). Non è condivisibile la tesi sostenuta dal giudice remittente secondo la quale l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale avvenga sulla base di graduatorie locali anziché sulla base di una graduatoria unica. Infatti, il dettato normativo nulla stabilisce al riguardo rimanendo nella discrezionalità dell'amministrazione la scelta di adottare la graduatoria per singoli atenei oppure a livello nazionale. Da ciò consegue, l'inammissibilità della questione perché viziata da una non compiuta sperimentazione, da parte del giudice rimettente, del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme" della disposizione censurata.
- Sull'inammissibilità della questione in quanto viziata da una non compiuta sperimentazione del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme della disposizione censurata, v. la citata sentenza n. 110/2013 e le citate ordinanze nn. 212/2011, 103/2011 e 101/2011.