Sentenza 303/2013 (ECLI:IT:COST:2013:303)
Massima numero 37529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
04/12/2013; Decisione del
04/12/2013
Deposito del 12/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Caccia - Norme della Regione Campania - Autorizzazione agli appostamenti fissi - Previsione che le province «possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante» - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso possa essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si sia verificata una capienza, dagli ultrasessantenni - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Caccia - Norme della Regione Campania - Autorizzazione agli appostamenti fissi - Previsione che le province «possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante» - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso possa essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si sia verificata una capienza, dagli ultrasessantenni - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 13, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni; ciò, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Tale disposizione normativa implica, infatti, che le autorizzazioni possano essere rilasciate a prescindere da specifici requisiti di legittimazione del richiedente, essendo le condizioni dianzi elencate semplici ragioni di «priorità» nell'ottenimento dell'autorizzazione: per questo verso, essa si pone in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge n. 157 del 1992, ove si stabilisce che l'autorizzazione agli appostamenti fissi può essere richiesta unicamente da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e che solo ove si verifichi una «possibile capienza» - in particolare, perché i titolari dell'autorizzazione nella predetta annualità non abbiano rinnovato la richiesta - la stessa può essere formulata da soggetti ultrasessantenni, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. In tal modo, la normativa statale - in una prospettiva di limitazione del ricorso alla forma di esercizio dell'attività venatoria di cui si discute - circoscrive l'area dei soggetti ai quali l'autorizzazione può essere rilasciata, individuando i relativi destinatari, da un lato, in una categoria "ad esaurimento" (i titolari dell'autorizzazione nell'annata venatoria 1989-1990), dall'altro, e in via residuale, nei soli cacciatori in età avanzata.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 13, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni; ciò, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Tale disposizione normativa implica, infatti, che le autorizzazioni possano essere rilasciate a prescindere da specifici requisiti di legittimazione del richiedente, essendo le condizioni dianzi elencate semplici ragioni di «priorità» nell'ottenimento dell'autorizzazione: per questo verso, essa si pone in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge n. 157 del 1992, ove si stabilisce che l'autorizzazione agli appostamenti fissi può essere richiesta unicamente da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e che solo ove si verifichi una «possibile capienza» - in particolare, perché i titolari dell'autorizzazione nella predetta annualità non abbiano rinnovato la richiesta - la stessa può essere formulata da soggetti ultrasessantenni, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. In tal modo, la normativa statale - in una prospettiva di limitazione del ricorso alla forma di esercizio dell'attività venatoria di cui si discute - circoscrive l'area dei soggetti ai quali l'autorizzazione può essere rilasciata, individuando i relativi destinatari, da un lato, in una categoria "ad esaurimento" (i titolari dell'autorizzazione nell'annata venatoria 1989-1990), dall'altro, e in via residuale, nei soli cacciatori in età avanzata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
09/08/2012
n. 26
art. 5
co. 13
legge della Regione Campania
06/09/2013
n. 12
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 5
co. 4