Caccia - Norme della Regione Campania - Protezione della fauna selvatica - Possibilità di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole "ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali" - Illegittimità costituzionale parziale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 9, comma 1, lett. c), della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) - che consente di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia, previste dagli artt. 36 e seguenti della legge regionale censurata, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013 -, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali», poiché esso prevede soglie inferiori di tutela rispetto allo standard minimo e uniforme di protezione della fauna previsto dalla normativa statale (art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 394 del 1991), emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 315 del 2010.