Sentenza 22/2024 (ECLI:IT:COST:2024:22)
Massima numero 45965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  23/01/2024;  Decisione del  23/01/2024
Deposito del 22/02/2024; Pubblicazione in G. U. 28/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  45963  45964  45966


Titolo
Delegazione legislativa - Decreto legislativo - Deroga al canone relativo all'esercizio della funzione legislativa - Inserimento in modo coerente nel quadro normativo - Riconoscimento al legislatore delegato di margini di discrezionalità, più o meno ampi, specie per l'attuazione del diritto europeo. (Classif. 077002).

Testo

La delegazione legislativa, possibilità prevista in Costituzione, si pone come deroga del canone opposto secondo cui, in generale, l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, il quale non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria (artt. 76 e 77, primo comma, Cost.); ciò in coerenza con il precetto costituzionale che assegna alle due Camere, collettivamente, l’esercizio della funzione legislativa (art. 70 Cost) e con il tradizionale principio “ordinamentale” della separazione dei poteri (Precedente: S. 98/2023).

I principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante. Ampi quindi sono il potere e l’attività di “riempimento” normativo conferiti al legislatore delegato, per cui la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. (Precedenti: S. 166/2023 - mass. 45764; S. 212/2018 - mass. 40849).

Ampia è spesso anche la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni europee. Ma, all’opposto, la legge di delega può contenere principi e criteri direttivi molto puntuali e specifici, di tal che il potere di riempimento del legislatore delegato si riduce notevolmente fino talora a restringersi quasi ad un’opera di sostanziale trasposizione, in disposizioni di legge, di regole già contenute nella legge di delega. (Precedente: S. 260/2021 - mass. 44440).

La delega legislativa può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. (Precedenti: S. 142/2020 - mass. 43518; S. 170/2019 - mass. 40717; S. 198/2018 - mass. 41484; S. 182/2018 - mass. 40212).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte