Sentenza 303/2013 (ECLI:IT:COST:2013:303)
Massima numero 37533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  04/12/2013;  Decisione del  04/12/2013
Deposito del 12/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37529  37530  37531  37532  37534  37535  37536  37537


Titolo
Caccia - Norme della Regione Campania - Previsione che la Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possa autorizzare piani di abbattimento di esemplari "inselvatichiti di specie domestiche" - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che la Giunta regionale possa autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 16, comma 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Infatti, la fauna «inselvatichita» rientra nella nozione di «fauna selvatica» delineata, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dall'art. 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992, in forza del quale fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela apprestata da detta legge statale, «le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale».

In senso analogo, v. citata sentenza n. 278 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  09/08/2012  n. 26  art. 16  co. 5

legge della Regione Campania  06/09/2013  n. 12  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 2    co. 1