Sentenza 303/2013 (ECLI:IT:COST:2013:303)
Massima numero 37534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
04/12/2013; Decisione del
04/12/2013
Deposito del 12/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Caccia - Norme della Regione Campania - Disciplina dei "mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria" - Mancata previsione che il cacciatore debba recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Rinvii operati dalla legge regionale alla norma statale conferente, che consentono di ritenerla operante - Non fondatezza della questione.
Caccia - Norme della Regione Campania - Disciplina dei "mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria" - Mancata previsione che il cacciatore debba recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Rinvii operati dalla legge regionale alla norma statale conferente, che consentono di ritenerla operante - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 20 della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, in quanto, nel disciplinare i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, non prevede che i bossoli delle cartucce debbano essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul suolo di caccia, come stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992. La disposizione denunciata richiama espressamente il menzionato art. 13; inoltre, l'art. 42, comma 5, della legge regionale impugnata stabilisce che «Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge 157/1992».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 20 della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, in quanto, nel disciplinare i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, non prevede che i bossoli delle cartucce debbano essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul suolo di caccia, come stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992. La disposizione denunciata richiama espressamente il menzionato art. 13; inoltre, l'art. 42, comma 5, della legge regionale impugnata stabilisce che «Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge 157/1992».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
09/08/2012
n. 26
art. 20
co.
legge della Regione Campania
06/09/2013
n. 12
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 13
co. 3