Caccia - Norme della Regione Campania - Disposizione che consente l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.), l'art. 24, comma 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, che consente l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì. La disposizione impugnata consente l'attività di addestramento dei cani in periodi differenti da quelli stabiliti per l'esercizio dell'attività venatoria al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 e senza le garanzie procedimentali di cui all'art. 18 della medesima legge che costituiscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna.
- Sul tema, v. citate sentenze n. 193 del 2013 n. 44 del 2011, n. 165 del 2009 e n. 350 del 1991.