Sentenza 303/2013 (ECLI:IT:COST:2013:303)
Massima numero 37536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
04/12/2013; Decisione del
04/12/2013
Deposito del 12/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Caccia - Norme della Regione Campania - Divieto di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi a quest'ultimo - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Caccia - Norme della Regione Campania - Divieto di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi a quest'ultimo - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.), l'art. 25, comma 1, lett. l), della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio. La normativa statale (art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353), nella prospettiva di consentire la ricostituzione dell'area boschiva incendiata, prevede, infatti, un periodo di inibizione della caccia più ampio rispetto a quello stabilito in modo generale e indistinto dalla norma regionale censurata, la quale si risolve, perciò, in una riduzione della soglia minima di tutela.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.), l'art. 25, comma 1, lett. l), della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio. La normativa statale (art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353), nella prospettiva di consentire la ricostituzione dell'area boschiva incendiata, prevede, infatti, un periodo di inibizione della caccia più ampio rispetto a quello stabilito in modo generale e indistinto dalla norma regionale censurata, la quale si risolve, perciò, in una riduzione della soglia minima di tutela.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
09/08/2012
n. 26
art. 25
co. 1
legge della Regione Campania
06/09/2013
n. 12
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 21/11/2000
n. 353
art. 10
co. 1