Caccia - Norme della Regione Campania - Disposizione che consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale - Contrasto con la normativa statale che realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.), l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale. La norma contrasta con l'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, il quale, nel prevedere che ogni cacciatore «ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione», realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 4 del 2000.