Sentenza 304/2013 (ECLI:IT:COST:2013:304)
Massima numero 37538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/12/2013;  Decisione del  04/12/2013
Deposito del 12/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Personale della carriera diplomatica - Previsione secondo cui le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Asserita irragionevole disparità di trattamento all'interno del personale della carriera diplomatica - Asserita lesione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato - Asserita lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di capacità contributiva e del principio di progressività - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 Cost., nella parte in cui dispone, per il personale della carriera diplomatica, che le progressioni di carriera comunque denominate ed eventualmente disposte nel triennio 2011-2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici. Innanzitutto, l'uniformità del trattamento retributivo del predetto personale in relazione al grado o alle funzioni ricoperte e la necessaria corrispondenza tra le funzioni esercitate ed il grado - ipotizzate dal rimettente - non trovano alcuna conferma nella pertinente disciplina positiva. Sotto il primo profilo, lo stipendio tabellare convive, per il periodo in cui i funzionari prestano la loro attività in Italia, con la retribuzione di posizione e quella di risultato; nel caso di svolgimento delle funzioni all'estero (ciò che non costituisce un dato occasionale, ma un normale adempimento delle stesse) è prevista la corresponsione di specifiche indennità e misure di favore, sulle quali non opera la censurata cristallizzazione stipendiale. Quanto al secondo aspetto, la normativa posta dall'art. 101 del d.P.R. n. 18 del 1967 esclude l'obbligatoria corrispondenza tra grado e svolgimento delle funzioni. Inoltre, pur in presenza di un principio generale di tendenziale allineamento stipendiale tra gli appartenenti alla medesima qualifica o al medesimo grado, nella specie difetta uno degli elementi su cui si fonda l'esigenza della parità retributiva, cioè il possesso della stessa anzianità di servizio, poiché coloro che hanno maturato il diverso trattamento connesso alla progressione in carriera avvenuta prima del 2011 hanno comunque una maggiore anzianità di servizio, la quale già di per sé può giustificare un diverso trattamento retributivo. In merito alle asserite lesioni degli artt. 36 e 97 Cost., è orientamento consolidato quello per cui la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi. In ogni caso, la contestata disciplina è giustificata dalla necessità di assicurare la coerente attuazione della finalità di temporanea cristallizzazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica; né dalla Costituzione è dato desumere, per i diritti di natura economica connessi a rapporti di durata, anche nel pubblico impiego, una specifica protezione contro l'eventualità di norme retroattive, peraltro tenute a rispettare il principio generale di ragionevolezza comprensivo della tutela dell'affidamento. In assenza di un'esigenza costituzionale di parità di trattamento ed a fronte di una situazione di fatto in cui lo stesso verificarsi della progressione di carriera rappresenta un'eventualità di non sicura attuazione, la norma censurata non può, pertanto, dirsi irragionevole viste le sue finalità di contenimento della spesa pubblica per far fronte alla grave crisi economica. Infine, deve essere esclusa la natura tributaria della disposizione de qua, in quanto essa, da un lato, non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico, dall'altro, non realizza un'acquisizione delle risorse al bilancio statale che, anche in via indiretta, venga a fornire copertura a pubbliche spese, ma determina un risparmio di spesa.

- Sull'ammissibilità di una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità nelle ipotesi di conservazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dell'amministrazione, v. la citata sentenza n. 6/1994.

- Per la duplice affermazione che «la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico», mentre «il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi», v. la citata ordinanza n. 263/2002, nonché le ivi richiamate sentenze nn. 273/1997 e 15/1995 e le ordinanze nn. 368/1999 e 205/1998.

- Per una valutazione di non irrazionalità ed arbitrarietà delle modalità (simili a quelle adottate dalla norma denunciata) con cui è stata già realizzata una temporanea cristallizzazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 496/1993 e 296/1993; ordinanze nn. 263/2002 e 299/1999.

- Sulla mancanza di una specifica protezione dei diritti di natura economica connessi a rapporti di durata, anche nel pubblico impiego, contro l'eventualità di norme retroattive, comunque tenute al rispetto del principio generale di ragionevolezza comprensivo della tutela dell'affidamento, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 31/2011, 1/2011, 302/2010, 228/2010 e 74/2008.

- Sulla spettanza al legislatore del compito di bilanciare tutti i fattori costituzionalmente rilevanti, nell'equilibrato esercizio della sua discrezionalità e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di politica economica, v. le citate sentenze nn. 477/1993 e 226/1993.

- Per la nozione di tributo delineata dalla giurisprudenza costituzionale, quale «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva», che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria, v. le citate sentenze nn. 102/2008, 91/1972, 97/1968, 89/1966, 16/1965 e 45/1964.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 21

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte