Parlamento - Immunità parlamentare - Giudizio per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un deputato contenute in un articolo di stampa pubblicato su un quotidiano - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile - Insussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni e l'attività politica del parlamentare - Carenza del necessario legame temporale tra attività parlamentare e attività esterna - Dichiarazione di non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.
Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende un procedimento penale davanti al Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 22 settembre 2010. Non sussiste, infatti, tra le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato (all'epoca dei fatti) e l'esercizio delle attribuzioni parlamentari il nesso funzionale necessario ad estendere alle dette dichiarazioni la garanzia dell'insindacabilità delle opinioni; a tal fine, devono ricorrere contemporaneamente i due presupposti del legame temporale tra l'attività parlamentare e quella esterna, di modo che a questa possa concretamente attribuirsi finalità divulgativa della prima, e della sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e gli atti divulgativi, non essendo sufficiente una mera comunanza tematica ovvero di argomenti o di contesto politico. Nel caso di specie gli atti parlamentari personalmente riferibili all'attività del deputato, che dovrebbero fungere da "copertura" rispetto alle dichiarazioni oggetto del procedimento penale, sono inidonei a determinare l'invocato nesso funzionale, sia perché difetta il "legame temporale" tra attività parlamentare ed attività esterna richiesto dalla richiamata giurisprudenza costituzionale» sia perché tra di essi manca la necessaria corrispondenza contenutistica.
- Sul nesso funzionale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 205/2012, 39/2012, 334/2011, 333/2011, 98/2011, 82/2011.