Processo penale - Impugnazioni - Ricorso immediato per cassazione - Annullamento con rinvio al giudice competente per l'appello - Mancata previsione di eccezione (e trasmissione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza annullata) per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio (nella specie, sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna) - Asserita disparità di trattamento tra imputati - Asserita lesione del diritto di difesa - Censura di norma di cui il giudice rimettente non deve fare applicazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui, prevedendo il rinvio al giudice competente per l'appello, «non fa eccezione per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio». Il giudice a quo censura una norma che ha già trovato definitiva applicazione da parte della Corte di cassazione, che in base ad essa ha qualificato l'impugnazione come ricorso per saltum, individuando poi il giudice di rinvio nella Corte d'appello rimettente. La disposizione in esame pertanto non deve più essere applicata nel giudizio di rinvio, né in tale sede può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti, che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (art. 627, comma 1, cod. proc. pen.).
- Nel senso che, ai fini della rilevanza, è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e non invece in una fase processuale anteriore, v. la citata sentenza n. 247/1997.
- Sulla irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione, attesa l'autorità di giudicato delle decisioni della corte medesima in materia, v. ex plurimis, la citata sentenza n. 294/1995.