Sentenza 307/2013 (ECLI:IT:COST:2013:307)
Massima numero 37541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37542  37543  37544  37545  37546  37547  37548  37549


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione di misure compensative in favore dei Comuni interessati, da stabilirsi con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste - Ricorso del Governo - Asserita esclusione della partecipazione dei Comuni, in contrasto con l'obbligo di ponderazione concertata imposto dalle linee guida ministeriali - Asserita violazione di principio fondamentale espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 15, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto stabilisce che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili può prevedere misure compensative in favore dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida statali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, e che dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste. La norma regionale, imponendo espressamente il rispetto di quanto previsto nell'Allegato 2 delle Linee guida statali, si limita a prevedere, in linea con la normativa statale ed in attuazione di essa, che, nell'ambito del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, allorquando sia richiesta anche la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità a VIA, le misure compensative vengano determinate, in sede di riunione della conferenza di servizi, tramite la quale si svolge il procedimento unico (14.1. delle Linee guida) e nella quale confluiscono i provvedimenti di VIA (14.13. delle Linee guida), congiuntamente con i predetti provvedimenti, tenendo conto delle misure di mitigazione eventualmente adottate in quella sede (Allegato 2, punto 2, lett. g), delle Linee guida).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  24/09/2012  n. 25  art. 5  co. 15

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12  

decreto ministeriale  10/09/2010  n.   art.