Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Norma di interpretazione autentica - Previsione che la Giunta regionale assuma una deliberazione di interpretazione autentica dell'art. 17, comma 3, lettera g) delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale "nel senso che la fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente, come in tali disposizioni già stabilito, ai laghi naturali e agli invasi artificiali e non si applica alle zone umide" - Norma sopravvenuta dotata di efficacia sostanzialmente retroattiva, che ha inteso interferire nei giudizi in corso ed ha inteso eliminare gli effetti di una decisione irrevocabile dell'autorità giudiziaria - Contrasto con le norme CEDU, come applicate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti da norme internazionali - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici), modificato dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2013. Con la norma impugnata, che si autoqualifica di interpretazione autentica, il legislatore regionale è intervenuto, a distanza di sei anni dall'entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale (PPR), adottato con deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006, per imporre alla Giunta regionale di assumere una deliberazione di interpretazione autentica con cui stabilire, con effetto ricondotto all'entrata in vigore del predetto PPR, che l'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione del PPR deve essere inteso nel senso che la fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia non si applica alle zone umide, ma solo ai laghi naturali ed agli invasi artificiali, con conseguente esclusione della predetta fascia dal regime di autorizzazione paesaggistica imposto dall'art. 18. La disposizione impugnata, dal contenuto sostanzialmente provvedimentale, è stata adottata pochi mesi dopo il deposito della sentenza n. 2188 del 2012, con la quale il Consiglio di Stato aveva applicato il predetto art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nel senso che anche alle zone umide si applica la cosiddetta fascia di rispetto di 300 metri dalla battigia, ed aveva su questa base annullato una concessione edilizia rilasciata in assenza della previa autorizzazione paesaggistica proprio in prossimità di una zona umida. Ne deriva che la norma regionale di cui si tratta non è riconducibile all'ipotesi delle norme retroattive volte a rimediare ad «una imperfezione tecnica della legge interpretata, ristabilendo un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore», in quanto, nella specie, la volontà del legislatore sia statale sia regionale deve ravvisarsi nell'assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, in primo luogo attraverso lo strumento del Piano paesistico regionale. L'effetto prodotto dalla norma regionale impugnata, all'opposto, risulta essere quello di una riduzione dell'ambito di protezione riferita ad una categoria di beni paesaggistici, le zone umide, senza che ciò sia imposto dal necessario soddisfacimento di preminenti interessi costituzionali. E ciò, peraltro, in violazione di quei limiti che la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato alla portata retroattiva delle leggi, con particolare riferimento al rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario.
- Sulla necessità di esaminare le questioni di legittimità costituzionale prospettate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in connessione con l'art. 6 della CEDU, in modo che tale ultima disposizione, come applicata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sia letta in rapporto alle altre disposizioni costituzionali, secondo gli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di efficacia delle norme della CEDU: sentenze n. 170 del 2013, n. 349 e n. 348 del 2007.
- Sul principio secondo cui il divieto di retroattività della legge, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve dall'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., riservata alla materia penale: sentenza n. 170 del 2013.
- Sui limiti generali entro cui le norme con efficacia retroattiva si possono considerare conformi alla Costituzione e all'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in particolare con riguardo alla necessità di una adeguata giustificazione della retroattività nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della CEDU, ex plurimis: sentenze n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 41 del 2011.
- In particolare, sulla conformità a Costituzione di una legge di interpretazione autentica che abbia lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto», o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore [...] a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale»: sentenza n. 78 del 2012.
- Sul principio secondo cui una norma retroattiva per essere costituzionalmente legittima deve, fra l'altro, rispettare il principio generale di ragionevolezza. la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario: sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010.