Processo penale - In genere - Procedimento davanti al giudice di pace - Fase delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa - Trattazione in udienza camerale in presenza del difensore dell'indagato o, in via subordinata, avviso allo stesso - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, di inviolabilità del diritto di difesa, di parità delle parti nel contraddittorio e nella formazione della prova - Difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Bari in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento davanti al giudice di pace, l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione sia trattata in udienza camerale, con la presenza del difensore della persona sottoposta alle indagini, o che quest’ultima ne sia quantomeno informata al fine di garantire il contraddittorio, anche in via cartolare. La norma censurata attiene a una fase del procedimento – le indagini preliminari – anteriore e distinta rispetto a quella di cui il rimettente è investito. Il giudice a quo, in particolare, non indica in relazione a quale evenienza propria della fase dibattimentale egli debba, a propria volta, applicare la norma censurata e in quale modo la pronuncia additiva richiesta sia suscettibile di incidere sullo svolgimento di tale fase.