Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Previsione che "i comuni e gli altri enti competenti, in conformità alla deliberazione di interpretazione autentica della Giunta regionale di cui al comma 1, sono tenuti ad adottare i necessari atti conseguenti con riferimento ai titolo abilitativi rilasciati a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del Piano paesaggistico regionale" - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 20 del 2012 - Norma (comma 2) divenuta priva di presupposto e quindi inapplicabile - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
È costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, rispetto alla già dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 2012 - l'art. 1, comma 2, della medesima legge regionale poiché, nel disporre che «I comuni e gli altri enti competenti, in conformità alla deliberazione di interpretazione autentica della Giunta regionale di cui al comma 1, sono tenuti ad adottare i necessari atti conseguenti con riferimento ai titolo abilitativi rilasciati a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del Piano paesaggistico regionale», risulta strettamente ed inscindibilmente connesso a quanto statuito nel comma 1, non solo perché ne conferma la portata retroattiva, ma anche in quanto ne presuppone l'applicazione.