Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano - Servizio civile - Previsione che anche il servizio civile nazionale, al pari del servizio civile provinciale, realizzi la finalità di contribuire "alla valorizzazione dei servizi volontari nonché alla promozione delle forme peculiari dell'impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della società civile e del volontariato, nonché dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero" - Disposizione che assegna al servizio civile nazionale le finalità perseguite dalla legislazione provinciale e lo assimila con il servizio civile provinciale - Disciplina che esorbita dalla competenza provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di difesa e sicurezza dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 52 e 117, secondo comma, lett. d), Cost. - l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), limitatamente alle parole: «nonché tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64». La norma impugnata prevede che anche il servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001, al pari del servizio civile provinciale, realizzi le finalità di contribuire «alla valorizzazione dei servizi volontari nonché alla promozione delle forme peculiari dell'impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della società civile e del volontariato, nonché dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero». La disciplina del servizio civile nazionale (richiamata dalla legge provinciale censurata) rientra nella nozione di difesa ai sensi dell'art. 52 Cost. e, pertanto, è ascrivibile alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost. Infatti, l'art. 52 Cost., il quale configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, visto che quest'ultimo ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere di cui al detto parametro costituzionale, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato. Peraltro, alle Regioni e alle Province autonome sono riservati precisi spazi in cui svolgere attività sia nell'ambito del servizio civile nazionale, sia in settori da esso differenziati ma contigui. In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale non esclude che le relative funzioni amministrative siano per legge allocate tanto a livello centrale, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, quanto a livello regionale, il che si traduce in un coinvolgimento diretto delle Regioni nella gestione del servizio civile nazionale. Tale coinvolgimento, tuttavia, non può incidere sugli aspetti organizzativi e procedurali del servizio né può consentire alle Regioni di rovesciare il rapporto logico-giuridico che esiste tra le due legislazioni, imponendo esse prescrizioni al legislatore statale. Per ciò che riguarda il secondo aspetto, alle Regioni ed alle Province autonome è attribuita la possibilità di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio della propria competenza legislativa, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale, che ha peraltro natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa. La disposizione censurata non ha ad oggetto né la partecipazione della Provincia autonoma all'attuazione del servizio civile nazionale né la sua competenza a istituire un proprio servizio civile, ma detta una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative provinciali.
- Sul principio secondo cui i parametri di cui agli artt. 52 e 117, secondo comma, lettera d), Cost., devono essere intesi nel senso di riservare alla competenza legislativa esclusiva dello Stato non solo la materia «forze armate» ma anche la «difesa» e la «sicurezza dello Stato», sì da comprendere non solo attività finalizzate a contrastare o prevenire una aggressione esterna, ma anche attività di impegno sociale non armato: sentenza n. 164 del 1985.
- Sul principio secondo cui la disciplina del servizio civile nazionale rientra nella nozione di difesa ai sensi dell'art. 52 Cost. e, pertanto, è ascrivibile alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.: sentenze n. 531 del 2005, n. 229 e n. 228 del 2004.
- Sul principio secondo cui la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost. riserva comunque alle Regioni e alle Province autonome degli spazi di diretto coinvolgimento nella gestione del servizio civile nazionale: sentenza n. 58 del 2007.
- Sul principio in base al quale il coinvolgimento diretto delle Regioni e alle Province autonome nella gestione del servizio civile nazionale non può comportare una incidenza sugli aspetti organizzativi e procedurali del servizio stesso: sentenza n. 228 del 2004.
- Sul principio secondo cui le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di istituire e disciplinare, nell'esercizio della propria competenza legislativa, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale, di natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, perché non riconducibile al dovere di difesa: sentenze n. 58 del 2007 e n. 531 del 2005.