Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano - Servizio civile - Trattamento economico dei volontari del servizio civile nazionale impiegati nel servizio civile provinciale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a) della medesima legge provinciale, che assimila il servizio civile nazionale a quello provinciale - Inscindibile nesso tra le due disposizioni - Disciplina che esorbita dalla competenza provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di difesa e sicurezza dello Stato - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale). Tale disposizione dispone che, «Se il servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è svolto ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle volontarie spetta l'assegno per il servizio civile di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità. Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2». Essa, pertanto, si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001. Risulta, quindi, evidente il nesso che lega l'art. 6, comma 9, in argomento con l'art. 3, comma 1, lettera a), già dichiarato illegittimo. Ne consegue necessariamente l'illegittimità costituzionale della citata disposizione per gli stessi motivi, sinteticamente costituiti dal contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., derivante dal prevedere una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative della Provincia.