Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano - Servizio civile - Previsione che i volontari del servizio civile nazionale impiegati nel servizio civile provinciale vengano retribuiti con le modalità previste dagli artt. 70 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a ) della medesima legge provinciale, che assimila il servizio civile nazionale a quello provinciale - Inscindibile nesso tra le due disposizioni - Disciplina che esorbita dalla competenza provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di difesa e sicurezza dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), limitatamente alla parte in cui si riferisce anche all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), della medesima legge, sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. Nella parte suindicata, infatti, il legislatore provinciale ha disciplinato anche un aspetto del servizio civile nazionale, come ha fatto con altre norme contenute nella medesima legge provinciale già dichiarate costituzionalmente illegittime. La norma censurata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., perché detta una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative della Provincia. Sono assorbiti gli altri profili di censura.