Sentenza 310/2013 (ECLI:IT:COST:2013:310)
Massima numero 37560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37561  37562


Titolo
Università - Personale cosiddetto non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui i docenti universitari - Blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio, e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Censura riferita a disposizione già dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., sia per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che la controversia verte sull'applicazione dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, e dunque il rimettente non deve fare applicazione dell'art. 9, comma 2, sia in quanto, con la sentenza n. 223 del 2012, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale disposizione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art.   co. 

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte