Sentenza 310/2013 (ECLI:IT:COST:2013:310)
Massima numero 37561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37560  37562


Titolo
Università - Personale cosiddetto non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui i docenti universitari - Blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio, e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate - Motivazioni riferite a disposizioni di cui il rimettente non deve fare applicazione - Difetto di motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36 e 53 Cost., per difetto di motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, atteso che le argomentazioni poste a base delle censure, anche in ragione dell'espresso richiamo a precedente ordinanza di rimessione, decisa con la sentenza n. 223 del 2012, sono relative ai commi 2 e 22 del citato art. 9, di cui il remittente non è chiamato a fare applicazione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 21

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte