Mandato di arresto europeo - In genere - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Persona ricercata cittadina italiana o di uno Stato membro che sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia - Estensione al cittadino straniero - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona e del rispetto della vita privata e familiare, nonché dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena, sanciti a livello costituzionale, europeo e internazionale - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata, nonché ius superveniens attuativo della suddetta declaratoria - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 148001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 117, primo comma (in relazione agli artt. 8 CEDU e 17, par. 1, PIDCP), 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 4, punto 6, e 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, 2 e 6 TUE, e 7 e 20 CDFUE) – dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, come sostituito dal d.lgs. n. 10 del 2021, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La sentenza n. 178 del 2023, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale in parte qua del censurato art. 18-bis, comma 2, in senso conforme al petitum del rimettente; tale disposizione è stata poi modificata dalla legge n. 103 del 2023, che, prevedendo la possibilità di rifiutare «la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano», ha incluso nel suo ambito applicativo i cittadini di Paesi terzi. (Precedenti: S. 178/2023 - mass. 45726, 45727; O. 87/2023 - mass. 45497; O. 78/2023 - mass. 45446; O. 226/2022 - mass. 45148; O. 206/2022 - mass. 45101; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 102/2022 - mass. 44906).