Ordinanza 24/2024 (ECLI:IT:COST:2024:24)
Massima numero 45976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/02/2024;  Decisione del  06/02/2024
Deposito del 23/02/2024; Pubblicazione in G. U. 28/02/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Mandato di arresto europeo - In genere - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Persona ricercata cittadina italiana o di uno Stato membro che sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia - Estensione al cittadino straniero - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona e del rispetto della vita privata e familiare, nonché dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena, sanciti a livello costituzionale, europeo e internazionale - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata, nonché ius superveniens attuativo della suddetta declaratoria - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 148001).

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 117, primo comma (in relazione agli artt. 8 CEDU e 17, par. 1, PIDCP), 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 4, punto 6, e 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, 2 e 6 TUE, e 7 e 20 CDFUE) – dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, come sostituito dal d.lgs. n. 10 del 2021, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La sentenza n. 178 del 2023, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale in parte qua del censurato art. 18-bis, comma 2, in senso conforme al petitum del rimettente; tale disposizione è stata poi modificata dalla legge n. 103 del 2023, che, prevedendo la possibilità di rifiutare «la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano», ha incluso nel suo ambito applicativo i cittadini di Paesi terzi. (Precedenti: S. 178/2023 - mass. 45726, 45727; O. 87/2023 - mass. 45497; O. 78/2023 - mass. 45446; O. 226/2022 - mass. 45148; O. 206/2022 - mass. 45101; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 102/2022 - mass. 44906).



Atti oggetto del giudizio

legge  22/04/2005  n. 69  art. 18  co. 2

decreto legislativo  02/02/2021  n. 10  art. 15  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8  

patto internazionale dei diritti civili e politici    n.   art. 17  par. 1

trattato unione europea    n.   art. 2  

trattato unione europea    n.   art. 6  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 7  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 20  

Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea  13/06/2002  n. 584  art. 1  par. 3

Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea  13/06/2002  n. 584  art. 4  par. 6