Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Professioni turistiche - Previsione che le guide già abilitate in altre Regioni o nella Provincia di Trento debbano superare un altro esame di abilitazione - Previsione di una esenzione per gli accompagnatori turistici che svolgono la loro attività stabilmente sul territorio - Previsione che le guide alpine possano svolgere anche la professione di accompagnatore di media montagna - Ricorso del Governo - Asserita ingiustificata preferenza per i professionisti locali - Difetto di motivazione sulle ragioni che determinerebbero, in un ambito inciso dalle competenze statutarie, l'applicazione dei parametri di cui al Titolo V della Costituzione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sollevate in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost., degli artt. 3, comma 1, lett. b), 7, comma 1, lett. d) ed e) e 13, comma 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21, che dettano una disciplina in tema di abilitazione e requisiti per lo svolgimento delle professioni di guide alpine e accompagnatori. Infatti, il ricorso difetta di motivazione sia circa l'applicabilità del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione nei confronti di una competenza legislativa primaria attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sia circa la eventuale normativa statale valevole quale limite all'esercizio delle competenze statutarie, a titolo ora di obblighi internazionali, ora di norme fondamentali delle riforme economico-sociali, ora di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, trascurando il quadro normativo della materia. Con specifico riguardo al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., essendo la normativa interposta richiamata in modo generico, non è possibile individuare i termini della questione.
- Sulla individuazione delle disposizioni oggetto di questione di costituzionalità - a fronte dell'epigrafe di un ricorso che fa riferimento ad una legge intera - sulla scorta della motivazione e delle conclusioni del ricorso, in conformità con la relazione del Ministro per gli affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei Ministri di impugnazione della legge, v. la citata sentenza n. 95/2005.
- Sull'inammissibilità del ricorso per l'omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell'applicazione, nei confronti delle autonomie speciali e in un ambito materiale inciso dalle competenze statutarie, delle norme del Titolo V della Parte II della Costituzione, secondo l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, v. le citate sentenze nn. 288/2013 e 90/2011.
- Sulla omessa specificazione della normativa statale valevole quale limite all'esercizio delle competenze statutarie, v. le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011.
- Sulla inammissibilità per generica e insufficiente indicazione della normativa interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., v. la citata sentenza n. 85/2013.