Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Ammissione aperta anche al personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni - Ricorso del Governo - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, perché generiche, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 Cost. - dell'art. 28, comma 1, della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37, il quale stabilisce l'aggiunta, dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 20 del 2001 (articolo che è dedicato alla «Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione») di un comma 1-bis, a norma del quale: «Per assicurare le attività di programmazione regionale ed il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni nonché con quelle dell'Unione europea, può partecipare alle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale anche il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni». Infatti, quanto alle censure promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., il ricorrente non ha svolto alcuna argomentazione atta a suffragare la violazione di tali parametri. Quanto all'art. 117, terzo comma, Cost., il ricorso, oltre ad omettere di esplicitare le ragioni della violazione del parametro invocato, neppure lo identifica compiutamente, avendo trascurato di indicare il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che sarebbe violato dall'impugnata disposizione di legge regionale. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., il ricorrente si è limitato ad affermare, in modo apodittico, il carattere di legge di spesa del censurato art. 28, comma 1, senza svolgere alcuna argomentazione al riguardo.
- In senso analogo sull'inammissibilità delle censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., v. citate sentenze n. 114 del 2011, n. 186 del 2010, n. 145 del 2008.
- Sulla necessità, ai fini dell'ammissibilità della questione, della specificazione della norma interposta, v. citate sentenze n. 105 del 2012, n. 227 del 2011, n. 251 e n. 250 del 2009, n. 365 e n. 246 del 2006, n. 73 del 2004; ordinanza n. 32 del 2011.