PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE PER IL REATO DI OFFESA ALL'ONORE O AL PRESTIGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, A CARICO DI UN SENATORE PER LE OPINIONI DA QUESTI ESPRESSE SU UN SITO INTERNET - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - DICHIARAZIONI NON RICONDUCIBILI ALLE PROPRIE DIRETTE FUNZIONI DEL SENATORE - INSUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE - DICHIARAZIONE DI NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un soggetto, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e deve, conseguentemente, essere annullata la relativa deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica stesso nella seduta del 19 febbraio 2009. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il nesso funzionale che deve sussistere tra le dichiarazioni divulgative rese extra moenia da un membro del Parlamento e l'attività parlamentare propriamente intesa, «non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico fra l'una e l'altra, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell'unitario alveo "funzionale" che le deve, appunto, correlare». D'altra parte, poiché la garanzia della insindacabilità opera in relazione non alle opinioni espresse "in occasione" o "a causa" delle funzioni parlamentari, ma soltanto a quelle riconducibili "all'esercizio" delle funzioni medesime, qualsiasi diversa lettura dilaterebbe il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un'immunità non più soltanto funzionale, ma, di fatto, sostanzialmente "personale", a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento. Nella stessa ottica si pone, del resto, l'orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in base al quale deve considerarsi estraneo alla garanzia della insindacabilità un comportamento che non sia connesso «all'esercizio di funzioni parlamentari stricto sensu». Se tutto ciò vale a contrassegnare il confine entro il quale configurare la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità agli effetti della tutela da riconoscere ai terzi danneggiati dalle opinioni espresse extra moenia dai membri del Parlamento, entro lo stesso ambito deve ritenersi operante la medesima nei casi in cui l'opinione espressa integri, come nel caso di specie, una ipotesi di illecito diverso dalla diffamazione del privato: anche in questi casi, infatti, lo scrutinio relativo alla sussistenza del nesso funzionale tra opinione "divulgativa" e atto o atti parlamentari "tipici" va condotto in termini particolarmente rigorosi e parametrato al canone della «corrispondenza sostanziale». Le espressioni utilizzate dal senatore di cui si tratta nei confronti del Presidente della Repubblica, oltre a presentare una indubbia eccentricità rispetto a ciò che possa intendersi per "opinione", non hanno alcuna attinenza con atti funzionalmente tipici riferibili allo stesso parlamentare. Ciò emerge con evidenza dal fatto che l'unico argomento a sostegno della delibera di insindacabilità è rappresentato dalla deduzione del promovimento, da parte del medesimo senatore, di una iniziativa di legge costituzionale, peraltro del tutto ultronea rispetto alle esternazioni di cui si discute e comunque rimasta priva di seguito.
- Sul nesso funzionale, riguardante le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia, fra le tante: sentenze n. 137 e n. 82 del 2011.