Sentenza 313/2013 (ECLI:IT:COST:2013:313)
Massima numero 37925
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37566


Titolo
PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE PER IL REATO DI OFFESA ALL'ONORE O AL PRESTIGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, A CARICO DI UN SENATORE PER LE OPINIONI DA QUESTI ESPRESSE SU UN SITO INTERNET - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - RICHIESTA ALLA CORTE DA PARTE DELLA DIFESA DEL SENATO NEL CORSO DEL GIUDIZIO PER CONFLITTO DI AUTORIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE PREVEDENTE IL REATO ASCRITTO AL PARLAMENTARE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONSEGUENTE RIGETTO DELLA SUDDETTA RICHIESTA.

Testo

Non può trovare accoglimento la richiesta della difesa del Senato di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 cod. pen. - norma che prevede il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, di cui è imputato il senatore le cui dichiarazioni hanno originato il presente conflitto - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost., sul rilievo che si tratterebbe di una norma - non giustificabile nel vigente assetto costituzionale - «anacronistica e irragionevole», oltre che non conforme alla più recente disciplina in materia di reati di opinione. Tale questione, tra l'altro, è priva dell'indispensabile requisito della rilevanza, per l'evidente carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio. Va sottolineato, infatti, che nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato la Corte è chiamata a giudicare sull'«ordine costituzionale delle competenze» oppure, anche, secondo la formula dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla «delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali», fermo restando che le competenze medesime si esercitino su materie o oggetti specificamente disciplinati, di regola, nel sistema della legislazione ordinaria. Ne consegue, che la definizione dell'attuale giudizio per conflitto non può ritenersi in alcuna misura subordinata alla soluzione di un dubbio di legittimità costituzionale relativo a una norma incriminatrice la cui applicazione spetta al giudice penale ricorrente.

- Sul principio secondo cui nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato la Corte costituzionale è chiamata a giudicare sull'«ordine costituzionale delle competenze»: sentenza n. 457 del 1999.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37