Ordinamento giudiziario - Trasferimenti o conferimenti di funzioni dei magistrati - Obbligo di permanenza nella sede richiesta per almeno tre anni - Norma di interpretazione autentica, secondo cui il "rispetto del termine è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari" - Omesso tentativo da parte del rimettente di sperimentare la possibilità di dare alla norma censurata un significato costituzionalmente conforme - Inammissibilità delle questioni.
È inammissibile, per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme e insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 102 e 111, primo comma, Cost., dell'art. 35, comma 3, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012). Tale disposizione di interpretazione autentica dell'art. 194 del r.d. n. 12 del 1941 - secondo cui «Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia» - chiarisce che il rispetto del termine triennale previsto nella norma interpretata è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. Infatti, non è congruamente motivato, per di più in difetto di un diritto vivente in senso contrario, come la denunciata disposizione possa essere idonea ad estendere l'ambito applicativo della norma interpretata ai trasferimenti d'ufficio, attraverso l'espunzione della locuzione «ad una sede da lui chiesta».
- Sulle norme di interpretazione autentica, v. le citate sentenze nn. 15/2012, 271/2011, 209/2010 e 424/1993.
- Sulla necessità di esperire il tentativo di interpretazione conforme, v. la citata ordinanza n. 102/2012.
- Sulla insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, v. le citate ordinanze nn. 198/2013 e 240/2012.