Sentenza 315/2013 (ECLI:IT:COST:2013:315)
Massima numero 37568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Professione di maestro di sci - Esercizio temporaneo da parte dei professionisti provenienti, con i propri clienti, da Paesi membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia - Possibilità subordinata all'accertamento, da parte della struttura regionale competente, del possesso di una idonea formazione professionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato - Difetto di motivazione sulle ragioni che determinerebbero, in un ambito inciso dalle competenze statutarie, l'applicazione dei parametri di cui al Titolo V della costituzione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e) Cost. e 2, primo comma, lett. u) dello Statuto speciale valdostano - dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2012, n. 34 che subordina all'accertamento da parte di una struttura regionale competente il possesso di un'idonea formazione professionale ai fini dell'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia. Infatti, nei confronti delle autonomie speciali ed in un ambito materiale inciso dalle competenze statutarie, l'omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell'applicazione delle norme del Titolo V della Costituzione determina l'inammissibilità del ricorso statale. Inoltre, poiché a fondamento del ricorso sono state poste contemporaneamente le norme dello statuto speciale di autonomia e l'art. 117 Cost. nell'ambito di una competenza statale, il ricorrente avrebbe dovuto indicare la normativa interposta dello Stato operante quale limite delle competenze statutarie.

- Sulla necessità di argomentare in ordine alle ragioni di applicazione del Titolo V della Cost., v., ex plurimis, le citate sentenze n. 90/2011 e 288/2013.

- Sui limiti statali opponibili alle autonomie speciali v. le sentenze n. 114/2011 e 187/2013.

- Sulla competenza legislativa statutaria della Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di «scuole di sci» v. le sentenze n. 13/1961 e 428/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  11/12/2012  n. 34  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte