Ordinanza 317/2013 (ECLI:IT:COST:2013:317)
Massima numero 37570
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il reato di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo televisivo e della stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo

È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario di Roma in ordine alla deliberazione del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2012 con la quale è stato affermato che le dichiarazioni - in relazione alle quali pende procedimento civile per risarcimento dei danni - rese dall'On. Maurizio Gasparri sul conto di Marco Travaglio concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, nonché la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri.

- Per l'affermazione secondo cui la forma dell'ordinanza può ritenersi idonea ad instaurare il giudizio ove sussistano gli estremi v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 129/2013 e 151/2013.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  20/12/2012  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4