Ordinanza 318/2013 (ECLI:IT:COST:2013:318)
Massima numero 37571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37572


Titolo
Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'INPS - Soggetto che, pur non essendo parte del giudizio principale, è tuttavia portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, Cost., e in relazione all'art. 6, par.1, CEDU, è ammissibile l'intervento dell'INPS in quanto, pur non essendo parte del giudizio in via principale, è portatore di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, perché potrebbe essere direttamente inciso dall'esito del giudizio in corso.

- Sulla legittimazione dei soggetti portatori di interessi qualificati, immediatamente inerenti al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ad intervenire nei giudizi in via incidentale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 134/2013, 116/2013, 199/2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 3

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte