Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'INPS - Soggetto che, pur non essendo parte del giudizio principale, è tuttavia portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, Cost., e in relazione all'art. 6, par.1, CEDU, è ammissibile l'intervento dell'INPS in quanto, pur non essendo parte del giudizio in via principale, è portatore di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, perché potrebbe essere direttamente inciso dall'esito del giudizio in corso.
- Sulla legittimazione dei soggetti portatori di interessi qualificati, immediatamente inerenti al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ad intervenire nei giudizi in via incidentale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 134/2013, 116/2013, 199/2011.