Previdenza - Disciplina dei requisiti di anzianità e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici (nella specie, dipendenti del settore scolastico) - Mancata previsione per il lavoratore pubblico di una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato - Mancata previsione di una differenziazione, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, del dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente - Rimessione incompleta per l'omessa censura di altra norma incidente sulla fattispecie a quo - Petitum incerto, che implica la possibilità di sentenze di contenuto discrezionale - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, Cost., e in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU, nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato e, in ogni caso, nella parte in cui non differenzia, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente. Innanzitutto, la rimessione della questione è incompleta poiché il giudice a quo non ha impugnato l'art. 1, comma 21, del d.l. n. 138 del 2011, che ha, di fatto, spostato di un anno in avanti la possibilità di essere collocati in pensione per coloro i quali maturavano i requisiti per il pensionamento con effetto dal 1° gennaio 2012. Inoltre, l'ordinanza di rimessione presenta un petitum incerto, perché non chiarisce se venga chiesta una pronuncia di illegittimità costituzionale che cancelli integralmente la norma censurata ovvero una pronuncia additiva, che la mantenga in vigore con le necessarie correzioni né specifica quale sarebbe il sistema correttivo, fra i vari possibili, che l'invocata pronuncia additiva dovrebbe scegliere.
- Sul tema del difetto di giurisdizione del rimettente come causa di inammissibilità della questione proposta in via incidentale, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 106/2013, 41/2011 e ordinanza n. 291/2011.