Ordinanza 319/2013 (ECLI:IT:COST:2013:319)
Massima numero 37573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
10/12/2013; Decisione del
10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Destinazione dei beni mobili e dei mezzi di trasporto sequestrati - Affidamento in custodia giudiziale agli organi di polizia i quali ne facciano richiesta - Lamentata mancata attribuzione di potere discrezionale all'autorità giudiziaria competente sulla richiesta - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Destinazione dei beni mobili e dei mezzi di trasporto sequestrati - Affidamento in custodia giudiziale agli organi di polizia i quali ne facciano richiesta - Lamentata mancata attribuzione di potere discrezionale all'autorità giudiziaria competente sulla richiesta - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.
Testo
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 12, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui non riconosce all'autorità giudiziaria alcun margine di valutazione discrezionale in ordine all'affidamento in custodia giudiziale dei beni mobili sequestrati agli organi di polizia, i quali ne abbiano fatto richiesta per l'impiego in attività di polizia, e ciò anche quando si tratti di beni aziendali. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disciplina in esame è stata modificata dall'art. 1, comma 189, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 tanto che essa è ora contenuta non nell'articolo censurato ma nel nuovo comma 5-bis dell'art. 40 del d.lgs. 159 del 2011, aggiunto dalla novella normativa, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 12, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui non riconosce all'autorità giudiziaria alcun margine di valutazione discrezionale in ordine all'affidamento in custodia giudiziale dei beni mobili sequestrati agli organi di polizia, i quali ne abbiano fatto richiesta per l'impiego in attività di polizia, e ciò anche quando si tratti di beni aziendali. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disciplina in esame è stata modificata dall'art. 1, comma 189, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 tanto che essa è ora contenuta non nell'articolo censurato ma nel nuovo comma 5-bis dell'art. 40 del d.lgs. 159 del 2011, aggiunto dalla novella normativa, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 48
co. 12
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte