Ordinanza 321/2013 (ECLI:IT:COST:2013:321)
Massima numero 37575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MAZZELLA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  11/12/2013;  Decisione del  11/12/2013
Deposito del 19/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Misure cautelari personali - Delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza - Possibilità di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere - Mancata previsione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 11 del 2009), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.). Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 213 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata (rimuovendola dall'ordinamento con efficacia ex tunc) nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 630 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

- Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua della norma censurata v. la citata sentenza n. 213/2013.

- Sulla manifesta inammissibilità di questioni, per sopravvenuta mancanza di oggetto v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 177/2013, 315/2012 e 182/2012, nonché per questioni aventi ad oggetto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le citate ordinanze nn. 269/2011 e 225/2011.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 3

decreto-legge  23/02/2009  n. 11  art. 2  co. 

legge  23/04/2009  n. 38  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte