Ordinanza 322/2013 (ECLI:IT:COST:2013:322)
Massima numero 37576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MAZZELLA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  11/12/2013;  Decisione del  11/12/2013
Deposito del 19/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37577


Titolo
Ordinamento militare - Esperimento diretto del gravame giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico - Possibilità di configurare un illecito disciplinare - Omesso tentativo da parte del rimettente di dare alle norme impugnate un significato costituzionalmente orientato - Incidente di costituzionalità finalizzato ad ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 28 e 52, terzo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), concernenti l'esperimento del ricorso gerarchico prima del ricorso giurisdizionale o del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la nozione di illecito disciplinare. Infatti, il remittente non ha sufficientemente motivato la qualificazione in termini di illecito disciplinare dell'esperimento immediato del ricorso giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico, e, soprattutto, non ha dimostrato l'impossibilità di accedere a diversi significati delle disposizioni impugnate, tali da renderle compatibili coi parametri costituzionali invocati. Inoltre, la divergenza tra l'interpretazione delle disposizioni adottata nell'ordinanza di rimessione e l'applicazione concreta delle stesse nella fase cautelare del medesimo giudizio a quo induce a ritenere che la questione sia stata impropriamente sollevata al fine di ottenere un avallo interpretativo.

- Sull'obbligo del personale militare di esperire previamente il ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari, v. la citata sentenza n. 113/1997.

- Sull'ispirazione democratica dell'ordinamento militare e sull'attenuazione dei suoi caratteri di specialità, v. la citata sentenza n. 203/1991.

- Sulla manifesta inammissibilità per il mancato esperimento di interpretazioni delle disposizioni impugnate conformi alla Costituzione, v. le citate ordinanze nn. 102/2012 e 212/2011.

- Sull'uso improprio dell'incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte costituzionale un avallo interpretativo, v. le citate ordinanze nn. 126/2012, 26/2012 e 240/2012.

- Sull'insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, connessa al non adeguato esercizio dei poteri interpretativi del giudice, v. le citate ordinanze nn. 198/2013 e 240/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 1363  co. 2

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 1352  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 52  co. 3

Altri parametri e norme interposte