Ordinamento militare - Esperimento diretto del gravame giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico - Possibilità di configurare un illecito disciplinare - Questione proposta in via subordinata - Omesso tentativo da parte del rimettente di dare alle norme impugnate un significato costituzionalmente orientato - Incidente di costituzionalità finalizzato ad ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), come modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2009, con cui si delega al Governo l'individuazione delle disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 da mantenere in vigore. Infatti, il remittente non ha adeguatamente utilizzato i suoi poteri interpretativi e non ha esplorato diverse soluzioni ermeneutiche per far fronte agli ipotizzati dubbi di costituzionalità, che concernono, in ultima analisi, la possibilità di configurare un illecito disciplinare a carico del personale militare in caso di esperimento diretto del gravame giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico.
- Sulla manifesta inammissibilità per il mancato esperimento di interpretazioni delle disposizioni impugnate conformi alla Costituzione, v. le citate ordinanze nn. 102/2012 e 212/2011.
- Sull'uso improprio dell'incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte costituzionale un avallo interpretativo, v. le citate ordinanze nn. 126/2012, 26/2012 e 240/2012.
- Sull'insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, connessa al non adeguato esercizio dei poteri interpretativi del giudice, v. le citate ordinanze nn. 198/2013 e 240/2012.