Corte dei conti - Attività informale del Presidente della Repubblica asseritamente interferente con l'esercizio dei poteri esercitati dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano - Asserita lesione dell'autonomia e indipendenza del pubblico ministero della Corte dei conti - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.
In relazione al conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, per violazione dell'art. 108, secondo comma, Cost., nei confronti del Presidente della Repubblica, riguardante l'asserita «pretesa» del Capo dello Stato di valutare, su sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, la correttezza dell'operato della Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige, con particolare riguardo a due specifici procedimenti di responsabilità amministrativa, nonché una asserita «interferenza» nell'esercizio dei poteri della Procura stessa, che si sarebbe realizzata, da parte del Presidente della Repubblica, mediante una «informale presa di contatto con i vertici della Corte dei conti onde rappresentare agli stessi - avendole fatte proprie - le lamentele allo stesso [Presidente della Repubblica] presentate dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano», va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso ad opera della Procura ricorrente intervenuta nella fase di delibazione dell'ammissibilità del conflitto medesimo.
- In senso analogo, v. le citate ordinanze nn. 196/2011, 197/2011 e 198/2011.