Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Basilicata - Alloggi occupati senza titolo - Provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore che ne dispone il rilascio - Titolo esecutivo ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Fattispecie a quo concernente un titolo rilasciato dal Comune - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., nella parte in cui prevede che il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, costituisca titolo esecutivo ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972. Infatti, la norma censurata - in quanto espressamente riferita agli ordini di rilascio emessi dall'Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - non è applicabile a provvedimenti emessi da soggetti diversi, ed in particolare dal Comune, come è avvenuto nel caso portato all'attenzione del rimettente.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni, per difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza, si vedano le citate ordinanze nn. 269/2013 e 173/2013.
- In tema di legittimazione del giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un procedimento avente natura cautelare, qualora il relativo provvedimento sia stato concesso ma il giudice non abbia esaurito la propria potestas iudicandi, si vedano le citate sentenze nn. 172/2012, 176/2011, 161/2008 e le ordinanze nn. 307/2011, 393/2008 e 25/2006.
- In materia di edilizia residenziale pubblica, si vedano le citate sentenze nn. 121/2010 e 94/2007.