Processo penale - Misure cautelari - Arresti domiciliari - Divieto di concessione a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede - Lamentata decorrenza del termine dalla sentenza di condanna anziché dalla data di commissione del reato di evasione - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, perché priva di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., nella parte in cui, ai fini del divieto di applicazione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione. Infatti, considerato che i reati per i quali si procede nel processo principale sono stati commessi entro il termine di cinque anni computato dal giorno dell'evasione, l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun rilievo in detto giudizio, poiché l'applicazione degli arresti domiciliari resterebbe preclusa anche se il dies a quo fosse riferito alla commissione del reato di evasione invece che alla relativa condanna.
- Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale nel caso in cui l'accoglimento della questione non abbia alcun rilievo nel giudizio a quo, v. la citata ordinanza n. 315/2012.