Sentenza 1/2014 (ECLI:IT:COST:2014:1)
Massima numero 37583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  04/12/2013;  Decisione del  04/12/2013
Deposito del 13/01/2014; Pubblicazione in G. U. 15/01/2014
Massime associate alla pronuncia:  37582  37584  37585  37586  38030


Titolo
Elezioni - Norme per l'elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale - Attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale - Previsione che l'Ufficio elettorale nazionale verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi e che, in caso negativo, ad essa attribuisce il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza - Mancata subordinazione dell'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti - Meccanismo premiale che non supera lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza - Violazione del principio della rappresentanza democratica - Violazione del principio di eguaglianza del voto - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. − l'art. 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che disciplina il premio di maggioranza assegnato per l'elezione della Camera dei deputati, stabilendo che: a) l'Ufficio elettorale nazionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5), sulla base dall'attribuzione di seggi in ragione proporzionale; b) in caso negativo, che «ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza» (comma 2). La Carta costituzionale non impone un modello di sistema elettorale, lasciando alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema ritenuto più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico. Le relative norme, pur essendo espressione di un'ampia discrezionalità legislativa, non sono però esenti da controllo in sede di giudizio di costituzionalità, se risultano manifestamente irragionevoli. Nella specie, le norme impugnate non superano lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza cui soggiacciono. Esse, infatti, nell'ambito del sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, prevedono un meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza che, in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, è tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto. Pertanto, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare, esse dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti e che, quindi, non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente.

- Per il principio secondo cui l'Assemblea costituente non intese imporre un modello di sistema elettorale, lasciando al legislatore ordinario la relativa scelta, v. la citata sentenza n. 429/1995.

- Per il principio secondo cui la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa», v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002.

- Per l'affermazione secondo cui il principio costituzionale di eguaglianza del voto esige che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizione di parità, ma non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore che dipende esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari, v. la citata sentenza n. 43/1961.

- Per il principio secondo cui le norme relative ai sistemi elettorali, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità legislativa, non sono esenti da controllo, essendo sempre censurabili in sede di giudizio di costituzionalità quando risultino manifestamente irragionevoli, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002.

- Sui profili di irrazionalità delle norme della legge elettorale della Camera relative all'attribuzione del premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi, v. le citate sentenze nn. 16/2008, 15/2008 e 13/2012.

- Sulle modalità di svolgimento della valutazione di proporzionalità utilizzata dalla Corte costituzionale per verificare le modalità di bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti in ambiti connotati da un'ampia discrezionalità legislativa, v. la citata sentenza n. 1130/1988.

- Sul principio secondo cui le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile», v. la citata sentenza n. 106/2002.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48  co. 2

Costituzione  art. 67

Altri parametri e norme interposte