Elezioni - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica - Sistema elettorale - Attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale - Previsione che l'Ufficio elettorale regionale verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore e che, in caso negativo, ad essa attribuisce un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei segni assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore - Mancata subordinazione dell'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti - Meccanismo premiale che non supera lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza - Violazione del principio della rappresentanza democratica - Violazione del principio di eguaglianza del voto - Irrazionalità di un meccanismo che favorisce la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento - Compromissione del funzionamento della forma di governo parlamentare - Compromissione dell'esercizio della funzione legislativa - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. − l'art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, che disciplina il premio di maggioranza assegnato per le elezioni del Senato della Repubblica, prevedendo che l'Ufficio elettorale regionale, qualora la coalizione di liste o la singola lista, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione, non abbiano conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, assegni alle medesime un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione. L'attribuzione in siffatto modo del premio della maggioranza assoluta, in ambito regionale, alla lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto semplicemente un numero maggiore di voti rispetto alle altre liste, in difetto del raggiungimento di una soglia minima, rende la relativa disciplina manifestamente irragionevole, per effetto della compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l'efficienza decisionale del sistema), con violazione anche dell'eguaglianza del voto. Al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina censurata si aggiunge l'inidoneità della stessa al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina omologa prevista per l'elezione della Camera dei deputati. In questo caso, infatti, stabilendosi che l'attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, si produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di essere vanificato il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l'oggetto di scelte politiche riservate al legislatore ordinario, è doveroso, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalità e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva dei suindicati parametri costituzionali.
- Per il principio secondo cui l'Assemblea costituente non intese imporre un modello di sistema elettorale, lasciando al legislatore ordinario la relativa scelta, v. la citata sentenza n. 429/1995.
Per il principio secondo cui la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa», v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002.
- Per l'affermazione secondo cui il principio costituzionale di eguaglianza del voto esige che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizione di parità, ma non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore che dipende esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari, v. la citata sentenza n. 43/1961.
- Per il principio secondo cui le norme relative ai sistemi elettorali, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità legislativa, non sono esenti da controllo, essendo sempre censurabili in sede di giudizio di costituzionalità quando risultino manifestamente irragionevoli, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002.
- Sui profili di irrazionalità delle norme della legge elettorale della Camera relative all'attribuzione del premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi, v. le citate sentenze nn. 16/2008, 15/2008 e 13/2012.
- Sulle modalità di svolgimento della valutazione di proporzionalità utilizzata dalla Corte costituzionale per verificare le modalità di bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti in ambiti connotati da un'ampia discrezionalità legislativa, v. la citata sentenza n. 1130/1988.
- Sul principio secondo cui le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile», v. la citata sentenza n. 106/2002.