Sentenza 1/2014 (ECLI:IT:COST:2014:1)
Massima numero 38030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  04/12/2013;  Decisione del  04/12/2013
Deposito del 13/01/2014; Pubblicazione in G. U. 15/01/2014
Massime associate alla pronuncia:  37582  37583  37584  37585  37586


Titolo
ELEZIONI - NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI DI MAGGIORANZA E LA LIMITAZIONE DELLA PREFERENZA DELL'ELETTORE ALLA LISTA - IDONEITA' DELLA NORMATIVA RIMASTA IN VIGORE A GARANTIRE IL RINNOVO DELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI - DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA A PARTIRE DALLA SUCCESSIVA CONSULTAZIONE ELETTORALE - ININFLUENZA SULLE ELEZIONI SVOLTE IN APPLICAZIONE DELLE NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI E SUGLI ATTI CHE LE CAMERE ADOTTERANNO PRIMA DEL LORO RINNOVO, IN CONSIDERAZIONE DEL FONDAMENTALE PRINCIPIO DI CONTINUITA' DELLO STATO.

Testo

La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (concernenti l'attribuzione dei premi di maggioranza e la limitazione della preferenza dell'elettore alla lista) è complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, delle assemblee parlamentari, poiché stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l'attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate. Si tratta di un meccanismo di natura proporzionale, depurato dell'attribuzione del premio di maggioranza, nel quale è consentita l'espressione di un voto di preferenza per i candidati. Non rientra tra i compiti della Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia di tale meccanismo, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest'ultima, connessa alla natura costituzionalmente necessaria della legge elettorale. Per quanto riguarda la possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti, che comunque non incidono sull'operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità dell'organo, possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione, alla luce di una rilettura delle norme già vigenti. In ogni caso, simili eventuali inconvenienti, riguardanti, tra l'altro, le modalità di redazione delle schede elettorali, potranno essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia, ferma la possibilità per il legislatore di correggere, modificare o integrare la disciplina residua. Infine, la decisione di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa rimasta in vigore, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Infatti, il principio della cd. retroattività delle sentenze di accoglimento vale soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida. Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali, rilevando, nella specie, il principio fondamentale della continuità dello Stato, che si realizza in concreto attraverso la continuità dei suoi organi costituzionali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.

- Sulla necessità che la normativa elettorale sia sempre, anche in caso di sua accertata parziale illegittimità costituzionale, complessivamente idonea a garantire il rinnovo in ogni momento dell'organo costituzionale elettivo, v., da ultimo, la citata sentenza n. 13/2012.

- Per l'affermazione che le leggi elettorali sono costituzionalmente necessarie, in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali», v. le citate sentenze nn. 13/2012 (ove è altresì sottolineata l'esigenza di scongiurare l'eventualità di paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica), 16/2008, 15/2008, 13/1999, 26/1997, 5/1995, 32/1993, 47/1991 e 29/1987.

- Per il principio secondo cui non rientra tra i compiti della Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia del meccanismo elettorale, risultante dallo scrutinio di costituzionalità, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest'ultima, connessa alla natura costituzionalmente necessaria della legge elettorale, v. la citata sentenza n. 32/1993, ove è altresì sottolineata la possibilità per il legislatore di correggere, modificare o integrare la disciplina residua.

- Sull'irrilevanza di eventuali inconvenienti legati alla possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, a patto che non incidano sull'operatività del sistema elettorale né paralizzino la funzionalità dell'organo, v. la citata sentenza n. 32/1993.

- Sull'ammissibilità del referendum relativo alla preferenza unica, v. la citata sentenza n. 47/1991.

- Per l'affermazione che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento, alla stregua dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata (principio solitamente enunciato con il ricorso alla formula della c.d. retroattività di dette sentenze), vale soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida, v. la citata sentenza n. 139/1984.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 4  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 59  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 83  co. 2

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 14  co. 1

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 2

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30