Sentenza 4/2014 (ECLI:IT:COST:2014:4)
Massima numero 37589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  15/01/2014;  Decisione del  15/01/2014
Deposito del 23/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Massime associate alla pronuncia:  37590


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Servizio sanitario regionale - Direttori generali - Decadenza dall'incarico - Diritto alla corresponsione di un compenso onnicomprensivo - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Parametro non menzionato nella deliberazione ad impugnare - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per la mancata menzione del parametro nella deliberazione ad impugnare, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), in riferimento all'art. 97 Cost. Infatti, la relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, cui rinvia la deliberazione ad impugnare del Consiglio dei ministri, non fa nessuna menzione di detto parametro, pur evocato nell'epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto, considerato il carattere dispositivo dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la mancata indicazione di tale doglianza nella determinazione dell'organo chiamato ad esprimere la volontà dell'ente preclude alla Corte l'esame nel merito della questione.

- V. la citata sentenza n. 7/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  13/12/2012  n. 25  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte