Sentenza 25/2024 (ECLI:IT:COST:2024:25)
Massima numero 46003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  07/02/2024;  Decisione del  07/02/2024
Deposito del 26/02/2024; Pubblicazione in G. U. 28/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  46001  46002


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Possibilità di estrarre una norma dal dato letterale non incompatibile della relativa disposizione - Condizione - Non difformità della norma estratta dallo spazio giuridico in cui si inserisce - Ammissibilità di interpretazione analogica nel processo penale - Doverosità in caso di estensione di benefici (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi a oggetto la disposizione in base alla quale i condannati in appello a pena detentiva non superiore a quattro anni, i cui procedimenti siano pendenti in Cassazione, possano presentare istanza di applicazione di pena sostitutiva entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna). (Classif. 112006).

Testo

Una norma non estraibile direttamente dal dato letterale di una disposizione non è incompatibile con esso, laddove si inserisca in uno spazio non regolato in maniera difforme dal legislatore.

 L’interpretazione analogica è senz’altro consentita in materia processuale penale, a fronte di una lacuna non intenzionale del legislatore e, dove l’intenzione di quest’ultimo appaia quella di assicurare un determinato beneficio – come la possibilità di accedere a pene sostitutive delle pene detentive brevi – a tutti i processi in corso, sino alla loro definizione con sentenza irrevocabile, essa costituisce una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Marsala, sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen. ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto processuale che determina la pendenza in grado di appello va identificato nella pronuncia del dispositivo da parte del giudice di primo grado, garantendo a tutti gli imputati, il cui giudizio sia ancora pendente all’epoca dell’entrata in vigore della disposizione censurata, la possibilità di vedersi applicata una pena sostitutiva – assicurando uniformità di trattamento e rieducazione del condannato, senza vulnus al diritto di difesa. Tale interpretazione non è contra legem, ma analogica, e non è preclusa, ai sensi dell’art. 14 Preleggi, nemmeno dal carattere transitorio della disposizione censurata, la quale non è eccezionale ma, all’opposto, espressiva del principio generale che impone di applicare retroattivamente le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive a tutti i processi in corso). (Precedenti: S. 5/2024)

 

 



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/10/2022  n. 150  art. 95  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte