Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Comitato promotore del referendum - Sussistenza - Legittimazione passiva della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Sussistenza, stante la possibilità di incidere, mediante atti di indirizzo, alla partecipazione ai programmi radiotelevisivi sui referendum (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza, nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in riferimento alla delibera con cui quest'ultima ha regolamentato la campagna informativa per i referendum indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025). (Classif. 114002).
Va riconosciuta la legittimazione dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 Cost. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488; S. 502/2000 - mass. 25843; S. 49/1998 - mass. 23769; S. 102/1997; S. 161/1995 - mass. 21407; S. 69/1978 mass. 11671; O. 195/2020 - mass. 42957; O. 169/2011; O. 172/2009 - mass. 33481; O. 38/2008; O. 195/2003; O. 137/2000 - mass. 25285; O. 171/1997 - mass. 23291; O. 131/1997; O. 9/1997- mass. 23032; O. 226/1995 - mass. 21509; O. 118/1995 - mass. 22098; O. 17/1978 - mass. 11670)
Deve essere riconosciuta la legittimazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l’informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488; S. 69/2009 - mass. 23769; S. 502/2000 - mass. 25843; S. 49/1998 - mass. 23769; O. 195/2003; O. 137/2000 - mass. 25285; O. 171/1997 - mass. 23291).
Gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo sono intesi ad assicurare la realizzazione del principio del pluralismo e sono, pertanto, espressione di una attribuzione costituzionale, sì che ogni limitazione della facoltà di partecipare ai programmi radiotelevisivi sui referendum che dovesse risultarne, potrebbe, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488; S. 420/1994; S. 112/1993 - mass. 19514 e 19519; O. 172/2009 - mass. 33481)
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della delibera 2 aprile 2025 di regolamentazione della campagna informativa per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025, i quali non avrebbero garantito al Comitato ricorrente spazi di comunicazione politica idonei a illustrare le ragioni sottese alla richiesta di referendum e, comunque, non avrebbero contenuto disposizioni tali da garantire un elevato livello di informazione. Quanto al requisito soggettivo deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del Comitato promotore Referendum cittadinanza – ferma restando la possibilità di approfondire tale profilo in riguardo ai tempi di costituzione del Comitato stesso e alla sua composizione – e quella della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la menomazione delle attribuzioni proprie del Comitato promotore, tutelate dagli artt. 2, 3, 48 e 75 Cost., in conseguenza del citato atto di indirizzo, espressione di un’attribuzione costituzionale, in quanto teso a realizzare il principio del pluralismo). (Precedenti: S. 11/2025 - mass. 46627; O. 79/2025 - mass. 46842).