Comuni, Province, Città metropolitane – In genere – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità del sindaco, quale componente della Giunta delle Unités des Communes valdôtaines – Novella volta a stabilire che, nelle predette ipotesi, il sindaco è sostituito dal vicesindaco e, qualora ne siano colpiti entrambi, che i poteri siano di volta in volta delegati a un assessore – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento, tutela delle autonomie e dell’ordinamento giuridico della Repubblica, dei principi fondamentali statali sull’organizzazione complessiva degli enti locali, nonché esorbitanza dalla competenza statutaria – Difetto di motivazione – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 050001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto assoluto di motivazione, integrato da genericità e carente ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all’art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, in relazione all’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, e agli artt. 98 e 99 t.u. enti locali, dell’art. 10 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui, sostituendo l’art. 12, comma 1, nella legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014, prevede, in caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, la sostituzione del sindaco, quale componente della Giunta delle Unités des Communes valdôtaines, a favore del vicesindaco e, qualora ne siano colpiti entrambi, la delega dei relativi poteri a un assessore. Il ricorrente, anche a valle di una ricostruzione lacunosa e incerta del quadro normativo, che travolge direttamente l’individuazione del parametro interposto, individua l’oggetto della censura in modo generico e impreciso, limitandosi a richiamare una “ridislocazione” delle potestà sindacali senza indicare in che termini si produrrebbero le lamentate lesioni e senza avvedersi delle somiglianze e delle differenze tra la disciplina regionale impugnata e quella statale.