Sentenza 63/2026 (ECLI:IT:COST:2026:63)
Massima numero 47475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  11/03/2026;  Decisione del  11/03/2026
Deposito del 30/04/2026; Pubblicazione in G. U. 06/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47467  47468  47469  47470  47471  47472  47473  47474  47476


Titolo
Cittadinanza – Acquisto – Criterio della discendenza (c.d. iure sanguinis) – Preclusione per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità anche ai nati all’estero prima del 28 marzo 2025 – Possibili deroghe – Condizioni – Presentazione della domanda di accertamento della cittadinanza, in via amministrativa o giurisdizionale, entro e non oltre l’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta – Susseguente riconoscimento, purché compatibile con quest’ultima – Denunciata violazione del rispetto degli obblighi internazionali, in relazione al divieto di privazione della cittadinanza e al diritto di mutarla riconosciuto dalle Nazioni Unite – Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 048002).

Testo

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lett. a), a-bis) e b). Il rimettente, censurando una disposizione che pone limiti all’acquisto della cittadinanza italiana – fatti salvi gli stranieri di origine italiana che: a) avevano già presentato domanda di accertamento o avevano ricevuto il prescritto appuntamento al 28 marzo 2025; b) hanno un genitore o un nonno in possesso della sola cittadinanza italiana al momento della morte; c) hanno un genitore o un adottante residente in Italia, per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio – , non spiega come un obbligo internazionale, idoneo ad “attivare” l’art. 117, primo comma, Cost., discenda dal parametro interposto di cui alla richiamata dichiarazione, la quale non è un atto internazionale vincolante, essendo incorporata nella risoluzione 217A dell’Assemblea generale dell’ONU. Resta impregiudicata, peraltro, la questione se tale norma esprima una norma consuetudinaria, dato che non viene evocato l’art. 10, primo comma, Cost. e il diritto internazionale pattizio, né viene evocata una consuetudine internazionale dal contenuto corrispondente. (Precedenti: S. 185/2025 - mass. 47096; S. 95/2025 - mass. 46783; S. 194/2018 - mass. 40525).



Atti oggetto del giudizio

legge  05/02/1992  n. 91  art. 3  co. 

decreto-legge  28/03/2025  n. 36  art. 1  co. 1

legge  23/05/2025  n. 74  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo  10/12/1948  n.   art. 15    co. 2