Sentenza 162/2025 (ECLI:IT:COST:2025:162)
Massima numero 47078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  24/09/2025;  Decisione del  24/09/2025
Deposito del 04/11/2025; Pubblicazione in G. U. 05/11/2025
Massime associate alla pronuncia:  47076  47077


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem in presenza di un diverso diritto vivente - Facoltà del giudice, che ne riconosca il radicamento interpretativo, di sollevare questione di legittimità costituzionale - Necessario intervento della Corte costituzionale per accertarne il consolidamento, soprattutto in assenza di un orientamento nomofilattico e, al pari di un intervento del legislatore, per superarlo (nel caso di specie: inammissibilità, per difetto di interpretazione costituzionalmente adeguata e di erronea valutazione del diritto vivente, delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la disposizione statale che, dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fa discendere, secondo l'interpretazione del giudice di legittimità, la sospensione dell'erogazione del trattamento per tutto l'anno solare, anziché per i soli mesi in cui il divieto è stato infranto). (Classif. 112006).

Testo

In presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità – ravvisato non solo in presenza di un’interpretazione fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione e poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità ma, più in generale, a fronte di una interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità reiterata e conseguentemente stabile – il giudice a quo ha la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi. La norma, infatti, vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o della Corte costituzionale, la quale non può che prenderne atto, non potendo sostituirsi alla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione delle disposizioni legislative ed essendo, piuttosto, il proprio compito confinato alla verifica se il risultato di tale interpretazione sia compatibile con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo. (Precedenti: S. 73/2024 - mass. 46122; S. 116/2023; S. 101/2023 - mass. 45581; S. 243/2022; S. 180/2021 - mass. 44153; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 122/2017 - mass. 40041; S. 191/2016).

 In considerazione del rilievo assegnato al consolidamento dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, diviene centrale l’accertamento dello stesso, connesso all’uso ripetuto nel tempo e al grado di consenso raccolto: soprattutto in mancanza di un arresto nomofilattico delle Sezioni unite, tale accertamento è necessario a verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne è stata ritratta, vero e proprio “diritto vivente” nell’ambito e ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che la “vivenza” della norma costituisce una vicenda per definizione aperta. (Precedenti: S. 38/2024 - mass. 46053; S. 202/2023 - mass. 45816).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, quest’ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 14, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui – per come interpretato dalla Cassazione, sez. lav., nella sentenza n. 30994 del 2024 – fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione anticipata e la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, la sospensione dell’erogazione del trattamento per un’intera annualità e non solo limitatamente ai mesi di effettivo svolgimento di attività di lavoro subordinato, anche quando quest’ultima abbia luogo per periodi molto limitati, per una o poche giornate all’anno, e con redditi esigui. Da un lato, il rimettente non ha correttamente assolto l’onere di un’interpretazione costituzionalmente adeguata, dallo stesso ritenuta percorribile nonostante il silenzio del legislatore, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2022. Dall’altro lato, con riferimento al “diritto vivente”, il ricorrente ravvisa l’unico ostacolo nella sentenza della Cassazione n. 30994 del 2024 ma – oltre a un’interpretazione contraddittoria della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024 – tale decisione, che ha individuato, come conseguenza della violazione del divieto di cumulo, la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare, e non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, è rimasta, anche perché recente, unica nella giurisprudenza di legittimità, e non risulta avere avuto un seguito generalizzato ma, anzi, limitato, da parte dei giudici di merito). (Precedenti: S. 208/2024 - mass. 46449; S. 234/2022 - mass. 45112;).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/01/2019  n. 4  art. 14  co. 3

legge  28/03/2019  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1