Reati e pene - Divieto di associazioni di carattere militare per scopi politici - Sopravvenuto decreto legislativo che ripristina la fattispecie incriminatrice precedentemente abrogata - Applicazione della regola della lex intermedia favorevole al reo - Dedotto eccesso di delega - Necessità di verificare, a garanzia del rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, il corretto esercizio della funzione legislativa delegata - Ammissibilità della questione relativa alla norma penale più favorevole.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2268, comma 1, n. 297), del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e 1 del d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, impugnati, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost., nella parte in cui - rispettivamente, abrogando il d. lgs. n. 43 del 1948 e modificando il d. lgs. n. 179 del 2009 con l'espunzione del d. lgs. n. 43 del 1948 dalle norme anteriori al 1° gennaio 1970 mantenute in vigore - abrogano il divieto penalmente sanzionato delle associazioni di carattere militare che perseguono, anche indirettamente, scopi politici. In tal caso, infatti, non si rinviene l'ostacolo di un'eventuale pronuncia in malam partem, in quanto la reviviscenza dell'abrogata disposizione incriminatrice sarebbe il risultato della rimozione della disposizione abrogatrice. Invero, la verifica sull'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata - strumentale all'emanazione dei menzionati decreti legislativi - risulta necessaria a garantire il principio della riserva di legge in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e non può essere limitata in considerazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio principale.
- Sull'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale avente ad oggetto norme penali di favore, si vedano le citate sentenze nn. 85/1976, 148/1983, 98/1997, 394/2006, 324/2008, 57/2009, 28/2010, 273/2010, 294/2011 e le ordinanze nn. 3/2009, 5/2009, 66/2009, 103/2009, 204/2009, 285/2009.