Sentenza 5/2014 (ECLI:IT:COST:2014:5)
Massima numero 37592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  15/01/2014;  Decisione del  15/01/2014
Deposito del 23/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Massime associate alla pronuncia:  37591


Titolo
Reati e pene - Delega legislativa diretta alla semplificazione e al riassetto normativo nella materia dell'ordinamento militare - Decreti legislativi che, in esecuzione della delega, abrogano il reato di associazione di carattere militare per scopi politici - Estraneità della materia rispetto all'oggetto del riassetto - Carenza di potere abrogativo del Governo - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli artt. 2268, comma 1, n. 297), del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e 1 del d. lgs. 13 dicembre 2010, nella parte in cui - rispettivamente, abrogando il d. lgs. n. 43 del 1948 e modificando il d. lgs. n. 179 del 2009 con l'espunzione del d. lgs. n. 43 del 1948 dalle norme anteriori al 1° gennaio 1970 mantenute in vigore - abrogano il divieto penalmente sanzionato delle associazioni di carattere militare che perseguono, anche indirettamente, scopi politici. L'abrogazione del d. lgs. n. 43 del 1948 non trova giustificazione nei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge delega n. 246 del 2005. Infatti, il comma 14 non prevede alcun diretto potere abrogativo, ma conferisce al Governo solo la delega ad individuare gli atti normativi da sottrarre alla clausola "ghigliottina" contenuta nell'art. 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005 (potere, peraltro, già esercitato con il d. lgs. n. 179 del 2009); e il comma 15 contiene una delega rivolta alla semplificazione e al riassetto normativo di materie omogenee. Risulta inidonea anche la delega contenuta nel comma 14-quater del medesimo art. 14, che dà mandato al Governo di abrogare «le disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14», vale e dire quelle «oggetto di abrogazione tacita o implicita» e quelle che «abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete». Per quanto riguarda l'art. 1 del d. lgs. n. 213 del 2010, la carenza di delega è da rinvenirsi nel mancato rispetto del comma 18 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, che rinvia al precedente comma 15 per i criteri relativi agli eventuali decreti legislativi di integrazione, di riassetto o correttivi. Poiché al citato art. 1 deve riconoscersi un carattere "integrativo"-"correttivo", il Governo non avrebbe potuto abrogare disposizioni che, come quella del d. lgs. n. 43 del 1948, sarebbero dovute rimanere in vigore. (Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dai rimettenti, nonché le questioni sollevate in via subordinata).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 2268  co. 1

decreto legislativo  13/12/2010  n. 213  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  28/11/2005  n. 246  art. 14    co. 14  

legge  28/11/2005  n. 246  art. 14    co. 14  quater

legge  28/11/2005  n. 246  art. 14    co. 15  

legge  28/11/2005  n. 246  art. 14    co. 18