Sentenza 6/2014 (ECLI:IT:COST:2014:6)
Massima numero 37593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MAZZELLA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  15/01/2014;  Decisione del  15/01/2014
Deposito del 23/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Massime associate alla pronuncia:  37594


Titolo
Imposte e tasse - Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Immobile residenziale, adibito a prima abitazione, acquisito in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto - Prevista tassazione sul prezzo di aggiudicazione - Mancata previsione del diritto potestativo, riconosciuto all'acquirente in libero mercato, di chiedere la determinazione del valore dell'immobile secondo il valore catastale, in base al criterio c.d. tabellare - Asserita violazione del principio della capacità contributiva - Carenza di motivazione sulle specifiche censure - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, impugnato, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui essa non estende all'ipotesi della registrazione della vendita di beni immobili residenziali ad uso abitativo in sede di espropriazione forzata ed a seguito di pubblico incanto il regime delle transazioni private aventi ad oggetto la medesima categoria di beni immobili, in quanto il rimettente non svolge alcun percorso argomentativo idoneo a collegare la norma impugnata al parametro costituzionale evocato.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 497

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte