Sentenza 6/2014 (ECLI:IT:COST:2014:6)
Massima numero 37594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MAZZELLA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  15/01/2014;  Decisione del  15/01/2014
Deposito del 23/01/2014; Pubblicazione in G. U. 29/01/2014
Massime associate alla pronuncia:  37593


Titolo
Imposte e tasse - Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Immobile residenziale, adibito a prima abitazione, acquisito in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto - Prevista tassazione sul prezzo di aggiudicazione - Mancata previsione del diritto potestativo, riconosciuto all'acquirente in libero mercato, di chiedere la determinazione del valore dell'immobile secondo il valore catastale, in base al criterio c.d. tabellare - Ingiustificata discriminazione del trattamento tributario riservato ad una categoria di beni omogenea quanto alla natura ed alla destinazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l'applicazione dell'art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973. La norma oggetto di scrutinio esprime anche un'evidente valenza agevolativa, laddove consente al contribuente di non scegliere immancabilmente, tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile, quello fondato sul valore "tabellare" (che potrebbe essere meno vantaggioso in situazioni congiunturali avverse), bensì quello ritenuto meno oneroso e quindi più conveniente. La mancata previsione - a favore delle persone fisiche che acquistano a seguito di procedura espropriativa o di pubblico incanto - del diritto potestativo, al contrario riconosciuto all'acquirente in libero mercato, di far riferimento, ai fini della determinazione dell'imponibile di fabbricati ad uso abitativo in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, al valore "tabellare" dell'immobile viola il principio di ragionevolezza in quanto la mera differenziazione del contesto acquisitivo del bene non è sufficiente a giustificare la discriminazione di due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, in particolare, con riguardo all'esclusività del diritto potestativo concesso all'acquirente in libero mercato.

- Sulla non estensibilità del criterio tabellare in caso di fattispecie non omogenee, v., ex plurimis, le ordinanze citate nn. 287/2000, 582/1989, 789/1988 e 586/1987.

- Sulla diversità di trattamento tra le vendite effettuate ai pubblici incanti e quelle al libero mercato v. le citate sentenze nn. 328/1983, 156/1976 e 39/1970.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 497

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte